Art. 3. 1. Nell' articolo 220, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , le parole: "alla data di efficacia del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "alla data indicata dal comma 2-bis dell'articolo 247".
2. Nel comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , le parole: "Se l'udienza e' fissata davanti al tribunale" sono sostituite dalle seguenti: "Se alla data indicata dal comma 2-bis dell'articolo 247 e' stata fissata un'udienza dibattimentale davanti al tribunale".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 247 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Le disposizioni previste dai seguenti articoli divengono efficaci il 2 gennaio 2000:
a) articoli 33-bis e 33-ter del codice di procedura penale , introdotti dall'articolo 169 del presente decreto;
b) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 22 LUGLIO 1999, N. 234)) ;
c) ((articoli 42-quater, secondo comma, e 43-bis, terzo comma, lettera b), dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)) , introdotti rispettivamente dagli articoli 8 e 10 del presente decreto;
d) ((articolo 71, secondo comma, secondo periodo, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941)) , come sostituito dall'articolo 21 del presente decreto, limitatamente alla parte in cui estende ai vice procuratori onorari le incompatibilita' previste per i giudici onorari di tribunale ((dall'articolo 42-quater, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941)) ;
e) ((articolo 72, terzo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941)) , come sostituito dall'articolo 23 del presente decreto;
f) articoli 220, 221 e 222, comma 2, del presente decreto.
2-ter. Sino al 2 gennaio 2000 il tribunale giudica in composizione collegiale sui reati gia' appartenenti alla competenza del tribunale in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data indicata nel comma 1, ed in composizione monocratica sui reati gia' appartenenti alla competenza del pretore in base alle medesime disposizioni. Sino alla stessa data del 2 gennaio 2000, nell'assegnazione degli affari ai giudici del tribunale ordinario, prevista dal primo comma del citato ((articolo 43-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)) , e' seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari, nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonche' la trattazione di procedimenti relativi a reati non appartenenti alla competenza del pretore in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data indicata nel comma 1.".
2. Nel comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , le parole: "Se l'udienza e' fissata davanti al tribunale" sono sostituite dalle seguenti: "Se alla data indicata dal comma 2-bis dell'articolo 247 e' stata fissata un'udienza dibattimentale davanti al tribunale".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 247 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Le disposizioni previste dai seguenti articoli divengono efficaci il 2 gennaio 2000:
a) articoli 33-bis e 33-ter del codice di procedura penale , introdotti dall'articolo 169 del presente decreto;
b) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 22 LUGLIO 1999, N. 234)) ;
c) ((articoli 42-quater, secondo comma, e 43-bis, terzo comma, lettera b), dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)) , introdotti rispettivamente dagli articoli 8 e 10 del presente decreto;
d) ((articolo 71, secondo comma, secondo periodo, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941)) , come sostituito dall'articolo 21 del presente decreto, limitatamente alla parte in cui estende ai vice procuratori onorari le incompatibilita' previste per i giudici onorari di tribunale ((dall'articolo 42-quater, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941)) ;
e) ((articolo 72, terzo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941)) , come sostituito dall'articolo 23 del presente decreto;
f) articoli 220, 221 e 222, comma 2, del presente decreto.
2-ter. Sino al 2 gennaio 2000 il tribunale giudica in composizione collegiale sui reati gia' appartenenti alla competenza del tribunale in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data indicata nel comma 1, ed in composizione monocratica sui reati gia' appartenenti alla competenza del pretore in base alle medesime disposizioni. Sino alla stessa data del 2 gennaio 2000, nell'assegnazione degli affari ai giudici del tribunale ordinario, prevista dal primo comma del citato ((articolo 43-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)) , e' seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari, nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonche' la trattazione di procedimenti relativi a reati non appartenenti alla competenza del pretore in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data indicata nel comma 1.".