Art. 2. 1. Nel comma 1 dell'articolo 132 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , le parole: "sulla base delle disposizioni introdotte dal decreto medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base delle disposizioni introdotte dal decreto medesimo, salvo quanto previsto dall'articolo 134-bis".
2. Nel comma 1 dell'articolo 134 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , le parole: "L'appello contro le sentenze del pretore" sono sostituite dalle seguenti: "Salvo quanto previsto dall'articolo 134-bis, l'appello contro le sentenze del pretore".
3. Dopo l' articolo 134 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , e' inserito il seguente:
"Art. 134-bis. - 1. Fino al 31 dicembre 1999, nelle controversie relative a rapporti di lavoro e in quelle di cui all' articolo 442 del codice di procedura civile introdotte antecedentemente alla data di efficacia del presente decreto, l'appello si propone al tribunale, che giudica in composizione collegiale.
2. Quando e' stato proposto appello al tribunale da una delle parti a norma della disposizione del comma 1, gli appelli avverso la stessa sentenza devono essere proposti dalle altre parti al tribunale anche se successivi al 31 dicembre 1999. Nel caso in cui l'appello successivo sia stato proposto alla corte di appello, la corte rimette con ordinanza le parti davanti al tribunale, fissando il termine per la riassunzione.".
2. Nel comma 1 dell'articolo 134 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , le parole: "L'appello contro le sentenze del pretore" sono sostituite dalle seguenti: "Salvo quanto previsto dall'articolo 134-bis, l'appello contro le sentenze del pretore".
3. Dopo l' articolo 134 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , e' inserito il seguente:
"Art. 134-bis. - 1. Fino al 31 dicembre 1999, nelle controversie relative a rapporti di lavoro e in quelle di cui all' articolo 442 del codice di procedura civile introdotte antecedentemente alla data di efficacia del presente decreto, l'appello si propone al tribunale, che giudica in composizione collegiale.
2. Quando e' stato proposto appello al tribunale da una delle parti a norma della disposizione del comma 1, gli appelli avverso la stessa sentenza devono essere proposti dalle altre parti al tribunale anche se successivi al 31 dicembre 1999. Nel caso in cui l'appello successivo sia stato proposto alla corte di appello, la corte rimette con ordinanza le parti davanti al tribunale, fissando il termine per la riassunzione.".