Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 145
Articolo 2
Versione
4 aprile 1965
Art. 1.
I lavoratori dipendenti dall'Ente Nazionale per la Energia Elettrica sono obbligatoriamente iscritti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, il quale si avvale, per la erogazione delle prestazioni sanitarie ai lavoratori stessi, in attesa che si proceda al riordinamento dell'assistenza di malattia, della Cassa mutua costituita per i lavoratori predetti con accordo sindacale al fine di conservare agli stessi i trattamenti di maggior misura o forme di assistenza non previsti dalla assicurazione generale obbligatoria contro le malattie.
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' tenuto a corrispondere al personale dipendente direttamente a proprio carico il trattamento economico di malattia nonche' quello per le lavoratrici madri in misura e limiti non inferiori a quelli previsti per le corrispondenti categorie di lavoratori assistiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e fermi restando gli eventuali trattamenti di miglior favore.
Entrata in vigore il 4 aprile 1965
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