Articolo 4 del Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
Articolo 3
Versione
7 maggio 1992
Art. 4. Funzioni amministrative 1. Nelle materie di competenza propria della regione o delle prov- ince autonome la legge non puo' attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, di- verse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione, salvi gli interventi richiesti ai sensi dell'art. 22 dello statuto medesimo.
2. Quando nell'esercizio delle proprie funzioni gli organi o uffici statali e quelli regionali o provinciali riscontrino violazioni di norme o provvedimenti rispettivamente regionali o provinciali, ovvero statali, ne riferiscono all'autorita' amministrativa competente per i provvedimenti ad essa spettanti.
3. Fermo restando quanto disposto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nelle materie di cui al comma 1 le amministrazioni statali, comprese quelle autonome, e gli enti dipendenti dallo Stato non possono disporre spese ne' concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o contributi per attivita' nell'ambito del territorio regionale o provinciale.
Nota all'art. 4:
- L'art. 22 del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R.
n. 670/1972 , e' cosi' formulato:
"Art. 22. - Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il presidente della giunta regionale e i presidenti delle giunte provinciali possono richiedere l'intervento e l'assistenza della polizia dello Stato, ovvero della polizia locale urbana e rurale.
Entrata in vigore il 7 maggio 1992
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