Art. 1. 1. Sono tenute al pagamento del diritto annuale, istituito a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell' art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 , e da ultimo modificato dall' art. 3, terzo comma, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357 , le ditte iscritte o annotate nei registri delle ditte di cui all'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , che siano attive nel corso dell'anno o in frazioni di esso.
2. Non sono tenute al pagamento:
le ditte che negli anni precedenti siano state dichiarate fallite per le quali il tribunale non abbia autorizzato, con apposito decreto, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa;
le societa' in liquidazione che abbiano cessato l'esercizio della attivita' per la quale si costituirono;
le societa' che non svolgono nel corso dell'anno alcuna attivita' connessa al perseguimento dell'oggetto sociale;
le cooperative edilizie che abbiano proceduto all'assegnazione di tutti gli appartamenti ed esaurito l'oggetto per cui vennero costituite.
NOTE
Note alle premesse:
- Il testo dell' art. 34 del D.L. n. 786/1981 , recante "Disposizioni in materia di finanza locale", cosi' come modificato dalla legge di conversione, e' il seguente:
"Art. 34. - A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attivita' economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere, determinato nelle seguenti misure: ditte individuali, societa' di persone, societa' cooperative, consorzi: L. 20.000; societa' con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: L. 30.000; societa' con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni a un miliardo: L. 40.000; societa' con capitale sociale deliberato da oltre un miliardo a 10 miliardi: L. 50.000, con un aumento di L. 10.000 per ogni 10 miliardi di capitale in piu', o frazione di 10 miliardi.
Nel caso che la ditta abbia piu' esercizi commerciali, industriali o di altre attivita' economiche in province diverse da quella della sede principale, e' inoltre dovuto per ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio, un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima.
Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono alla riscossione del diritto a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale; i versamenti dovranno essere effettuati entro trenta giorni dal termine indicato nei bollettini [comma abrogato dall' art. 3, comma 3, D.L. n. 357/1987 (v. appresso)].
Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti, si fara' luogo alla riscossione, mediante emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dall'art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 , applicando una sovrattassa pari al 5 per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni".
- Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 29 del D.L. n. 55/1983 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983) e' il seguente:
"Le rappresentanze in Italia di ditte estere e gli enti non aventi forma societaria sono tenuti al pagamento di un diritto pari a quello fissato per le ditte individuali.
Nel caso che la ditta, rappresentanza o ente abbia oltre alla sede principale piu' esercizi commerciali, industriali o di altre attivita' economiche o piu' unita' locali, in luogo del diritto previsto dal secondo comma dell'art. 34 del citato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , e' dovuto per ogni esercizio o unita' locale un diritto pari al 20 per cento di quello fissato per le ditte individuali".
- Il testo del comma 19 dell'art. 5 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) e' il seguente:
"19. Per il 1986 il diritto annuale - istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 , con gli aumenti previsti dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131 , dalla legge 27 dicembre 1983, n. 730 , e dalla legge 22 dicembre 1984, n. 887 e' fissato, a carico di tutte le ditte che svolgono attivita' economica, iscritte o le cui domande di iscrizione sono annotate sugli albi e sui registri tenuti dalle predette camere, nella misura massima consentita dalle leggi suddette, aumentata del 6 per cento, con arrotondamento per eccesso alle lire 1.000".
- Il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 165/1987 (Misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonche' per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio) e' il seguente:
"3. Per l'anno 1987, il diritto annuale istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 , da ultimo modificato dall' art. 5, comma 19, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , e' aumentato, fermi restando i criteri di arrotondamento, nelle seguenti misure commisurate rispetto all'anno precedente: a) 15 per cento a carico delle ditte individuali, delle societa' di persone, delle societa' cooperative e dei consorzi; b) 20 per cento per le societa' di capitali. I criteri e le modalita' della riscossione, da effettuarsi a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il terzo comma dell'art. 34 del citato decreto-legge n. 786 del 1981 e' abrogato". (Decaduto per mancata conversione in legge).
- Il D.M. 2 maggio 1987, n. 216 (Criteri e modalita' per la riscossione da parte delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attivita' economiche iscritte agli albi ed ai registri tenuti dalle predette camere) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 127 del 3 giugno 1987).
- Il D.M. 10 giugno 1987, n. 245 (Rinvio dei termini per la riscossione da parte della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Rieti del diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attivita' economiche iscritte o annotate nel registro ditte tenuto dalla predetta camera) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 27 giugno 1987.
- Il D.M. 24 giugno 1987, n. 260 (Rinvio dei termini per la riscossione da parte di alcune camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attivita' economiche iscritte o annotate nei registri delle ditte tenuti dalle predette camere) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 154 del 4 luglio 1987.
- Il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 253/1987 (Misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonche' per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio) e' il seguente:
"3. Per l'anno 1987, il diritto annuale istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 , da ultimo modificato dall' art. 5, comma 19, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , e' aumentato, fermi restando i criteri di arrotondamento, nelle seguenti misure commisurate rispetto all'anno precedente: a) 15 per cento a carico delle ditte individuali, delle societa' di persone, delle societa' cooperative e dei consorzi; b) 20 per cento per le societa' di capitali. I criteri e le modalita' della riscossione, da effettuarsi a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il terzo comma dell'art. 34 del citato decreto-legge n. 786 del 1981 e' abrogato". (Decaduto per mancata conversione in legge).
- Il D.M. 17 luglio 1987, n. 305 (Criteri e modalita' per la riscossione da parte delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del diritto annuale di cui all' art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 , e successive modificazioni) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 174 del 28 luglio 1987).
- Il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 357/1987 (Misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonche' per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio) e' il seguente:
"3. Per l'anno 1987, il diritto annuale istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 , da ultimo modificato dall' art. 5 comma 19, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , e' aumentato, fermi restando i criteri di arrotondamento, nelle seguenti misure commisurate rispetto all'anno precedente: a) 15 per cento a carico delle ditte individuali, delle societa' di persone, delle societa' cooperative e dei consorzi; b) 20 per cento per le societa' di capitali. I criteri e le modalita' della riscossione, da effettuarsi a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il terzo comma dell'art. 34 del citato decreto-legge n. 786 del 1981 e' abrogato".
- Il testo dell'art. 12 del D.M. 9 marzo 1982 (Modalita' e contenuti delle denunce al registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 23 marzo 1982, cosi' come modificato dall'art. 5 del D.M. 23 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1986, e' il seguente:
"Art. 12. - Le denunce debbono essere prodotte sui moduli e secondo le modalita' che saranno approvate, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I moduli sono forniti gratuitamente dalle camere.
Ciascuna sede principale, secondaria o unita' locale e' tenuta a comunicare annualmente, servendosi dei bollettini di conto corrente postale predisposti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il pagamento del diritto previsto dall' art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 , e successive modificazioni, il numero degli addetti al 31 dicembre dell'anno precedente distinguendoli tra indipendenti e dipendenti; il titolare o i titolari che prestino il proprio lavoro nell'impresa vanno indicati tra i lavoratori indipendenti e soltanto dall'unita' ove gli stessi svolgono prevalentemente la propria attivita'".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell' art. 34 del D.L. n. 786/1981 si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell' art. 3, comma 3, del D.L. n. 357/1987 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 47 del testo unico approvato con R.D. n. 2011/1934 e' il seguente:
"Art. 47. - Chiunque, sia individualmente, sia in societa' con altri, eserciti industria o commercio od agricoltura e' tenuto a farne denuncia agli uffici provinciali dell'economia corporativa delle province nelle quali egli abbia esercizi commerciali, industriali od agricoli, con le norme che saranno fissate dal regolamento.
Sono esonerati da tale obbligo gli esercenti attivita' agricole che siano colpiti soltanto dall'imposta sui redditi agrari, di cui al regio decreto 4 gennaio 1923, n. 16 .
Gli esercenti il commercio temporaneo debbono fare, di volta in volta, la denuncia ai singoli uffici provinciali dell'economia corporativa nella cui circoscrizione intendano esercitare il proprio commercio, e non potranno iniziare l'esercizio senza avere ottenuto da essi il certificato relativo.
I venditori ambulanti sono tenuti all'iscrizione al solo ufficio dell'economia corporativa della provincia di abituale residenza, in relazione alla disposizione dell' art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 327 .
Gli uffici anzidetti provvedono di loro iniziativa alla registrazione delle ditte e delle societa' che non presentarono la denuncia o la presentarono irregolarmente, salvo l'applicazione dell'art. 51".
2. Non sono tenute al pagamento:
le ditte che negli anni precedenti siano state dichiarate fallite per le quali il tribunale non abbia autorizzato, con apposito decreto, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa;
le societa' in liquidazione che abbiano cessato l'esercizio della attivita' per la quale si costituirono;
le societa' che non svolgono nel corso dell'anno alcuna attivita' connessa al perseguimento dell'oggetto sociale;
le cooperative edilizie che abbiano proceduto all'assegnazione di tutti gli appartamenti ed esaurito l'oggetto per cui vennero costituite.
NOTE
Note alle premesse:
- Il testo dell' art. 34 del D.L. n. 786/1981 , recante "Disposizioni in materia di finanza locale", cosi' come modificato dalla legge di conversione, e' il seguente:
"Art. 34. - A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attivita' economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere, determinato nelle seguenti misure: ditte individuali, societa' di persone, societa' cooperative, consorzi: L. 20.000; societa' con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: L. 30.000; societa' con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni a un miliardo: L. 40.000; societa' con capitale sociale deliberato da oltre un miliardo a 10 miliardi: L. 50.000, con un aumento di L. 10.000 per ogni 10 miliardi di capitale in piu', o frazione di 10 miliardi.
Nel caso che la ditta abbia piu' esercizi commerciali, industriali o di altre attivita' economiche in province diverse da quella della sede principale, e' inoltre dovuto per ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio, un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima.
Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono alla riscossione del diritto a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale; i versamenti dovranno essere effettuati entro trenta giorni dal termine indicato nei bollettini [comma abrogato dall' art. 3, comma 3, D.L. n. 357/1987 (v. appresso)].
Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti, si fara' luogo alla riscossione, mediante emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dall'art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 , applicando una sovrattassa pari al 5 per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni".
- Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 29 del D.L. n. 55/1983 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983) e' il seguente:
"Le rappresentanze in Italia di ditte estere e gli enti non aventi forma societaria sono tenuti al pagamento di un diritto pari a quello fissato per le ditte individuali.
Nel caso che la ditta, rappresentanza o ente abbia oltre alla sede principale piu' esercizi commerciali, industriali o di altre attivita' economiche o piu' unita' locali, in luogo del diritto previsto dal secondo comma dell'art. 34 del citato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , e' dovuto per ogni esercizio o unita' locale un diritto pari al 20 per cento di quello fissato per le ditte individuali".
- Il testo del comma 19 dell'art. 5 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) e' il seguente:
"19. Per il 1986 il diritto annuale - istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 , con gli aumenti previsti dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131 , dalla legge 27 dicembre 1983, n. 730 , e dalla legge 22 dicembre 1984, n. 887 e' fissato, a carico di tutte le ditte che svolgono attivita' economica, iscritte o le cui domande di iscrizione sono annotate sugli albi e sui registri tenuti dalle predette camere, nella misura massima consentita dalle leggi suddette, aumentata del 6 per cento, con arrotondamento per eccesso alle lire 1.000".
- Il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 165/1987 (Misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonche' per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio) e' il seguente:
"3. Per l'anno 1987, il diritto annuale istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 , da ultimo modificato dall' art. 5, comma 19, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , e' aumentato, fermi restando i criteri di arrotondamento, nelle seguenti misure commisurate rispetto all'anno precedente: a) 15 per cento a carico delle ditte individuali, delle societa' di persone, delle societa' cooperative e dei consorzi; b) 20 per cento per le societa' di capitali. I criteri e le modalita' della riscossione, da effettuarsi a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il terzo comma dell'art. 34 del citato decreto-legge n. 786 del 1981 e' abrogato". (Decaduto per mancata conversione in legge).
- Il D.M. 2 maggio 1987, n. 216 (Criteri e modalita' per la riscossione da parte delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attivita' economiche iscritte agli albi ed ai registri tenuti dalle predette camere) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 127 del 3 giugno 1987).
- Il D.M. 10 giugno 1987, n. 245 (Rinvio dei termini per la riscossione da parte della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Rieti del diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attivita' economiche iscritte o annotate nel registro ditte tenuto dalla predetta camera) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 27 giugno 1987.
- Il D.M. 24 giugno 1987, n. 260 (Rinvio dei termini per la riscossione da parte di alcune camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attivita' economiche iscritte o annotate nei registri delle ditte tenuti dalle predette camere) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 154 del 4 luglio 1987.
- Il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 253/1987 (Misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonche' per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio) e' il seguente:
"3. Per l'anno 1987, il diritto annuale istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 , da ultimo modificato dall' art. 5, comma 19, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , e' aumentato, fermi restando i criteri di arrotondamento, nelle seguenti misure commisurate rispetto all'anno precedente: a) 15 per cento a carico delle ditte individuali, delle societa' di persone, delle societa' cooperative e dei consorzi; b) 20 per cento per le societa' di capitali. I criteri e le modalita' della riscossione, da effettuarsi a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il terzo comma dell'art. 34 del citato decreto-legge n. 786 del 1981 e' abrogato". (Decaduto per mancata conversione in legge).
- Il D.M. 17 luglio 1987, n. 305 (Criteri e modalita' per la riscossione da parte delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del diritto annuale di cui all' art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 , e successive modificazioni) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 174 del 28 luglio 1987).
- Il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 357/1987 (Misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonche' per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio) e' il seguente:
"3. Per l'anno 1987, il diritto annuale istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 , da ultimo modificato dall' art. 5 comma 19, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , e' aumentato, fermi restando i criteri di arrotondamento, nelle seguenti misure commisurate rispetto all'anno precedente: a) 15 per cento a carico delle ditte individuali, delle societa' di persone, delle societa' cooperative e dei consorzi; b) 20 per cento per le societa' di capitali. I criteri e le modalita' della riscossione, da effettuarsi a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il terzo comma dell'art. 34 del citato decreto-legge n. 786 del 1981 e' abrogato".
- Il testo dell'art. 12 del D.M. 9 marzo 1982 (Modalita' e contenuti delle denunce al registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 23 marzo 1982, cosi' come modificato dall'art. 5 del D.M. 23 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1986, e' il seguente:
"Art. 12. - Le denunce debbono essere prodotte sui moduli e secondo le modalita' che saranno approvate, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I moduli sono forniti gratuitamente dalle camere.
Ciascuna sede principale, secondaria o unita' locale e' tenuta a comunicare annualmente, servendosi dei bollettini di conto corrente postale predisposti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il pagamento del diritto previsto dall' art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 , e successive modificazioni, il numero degli addetti al 31 dicembre dell'anno precedente distinguendoli tra indipendenti e dipendenti; il titolare o i titolari che prestino il proprio lavoro nell'impresa vanno indicati tra i lavoratori indipendenti e soltanto dall'unita' ove gli stessi svolgono prevalentemente la propria attivita'".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell' art. 34 del D.L. n. 786/1981 si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell' art. 3, comma 3, del D.L. n. 357/1987 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 47 del testo unico approvato con R.D. n. 2011/1934 e' il seguente:
"Art. 47. - Chiunque, sia individualmente, sia in societa' con altri, eserciti industria o commercio od agricoltura e' tenuto a farne denuncia agli uffici provinciali dell'economia corporativa delle province nelle quali egli abbia esercizi commerciali, industriali od agricoli, con le norme che saranno fissate dal regolamento.
Sono esonerati da tale obbligo gli esercenti attivita' agricole che siano colpiti soltanto dall'imposta sui redditi agrari, di cui al regio decreto 4 gennaio 1923, n. 16 .
Gli esercenti il commercio temporaneo debbono fare, di volta in volta, la denuncia ai singoli uffici provinciali dell'economia corporativa nella cui circoscrizione intendano esercitare il proprio commercio, e non potranno iniziare l'esercizio senza avere ottenuto da essi il certificato relativo.
I venditori ambulanti sono tenuti all'iscrizione al solo ufficio dell'economia corporativa della provincia di abituale residenza, in relazione alla disposizione dell' art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 327 .
Gli uffici anzidetti provvedono di loro iniziativa alla registrazione delle ditte e delle societa' che non presentarono la denuncia o la presentarono irregolarmente, salvo l'applicazione dell'art. 51".