Articolo 19 del Decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164
Articolo 18
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Art. 19. Disposizioni finali e transitorie 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° novembre 2007.
2. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio si intendono autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attivita' di cui all' articolo 1, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 . Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall' articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , al ricorrere delle medesime condizioni, si intendono autorizzati alla prestazione dei servizi e delle attivita' di cui all' articolo 1, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , limitatamente agli strumenti finanziari derivati.
3. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di negoziazione per conto terzi si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all' articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .
4. Le SIM, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall' articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di collocamento, con preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all' articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .
5. Le SIM, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall' articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di collocamento, senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all' articolo 1, comma 5, lettera c-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .
6. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all' articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .
7. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini nonche' mediazione si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all' articolo 1, comma 5, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .
8. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla prestazione di uno o piu' servizi di investimento alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all' articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .
9. Le SGR autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all' articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .
10. Le SIM, le SGR e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 comunicano alle autorita' competenti alla tenuta dei rispettivi albi entro il 30 novembre 2007 se non intendono avvalersi della disposizione di cui al comma 9.
11. Le societa' di gestione dei mercati regolamentati autorizzati in Italia alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate all'esercizio dei mercati regolamentati di cui all' articolo 63, commi 1 e 3 , e all' articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .
12. Le societa' di gestione dei mercati regolamentati che gestiscono sistemi di scambi organizzati multilaterali alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate all'esercizio dell'attivita' di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
13. I soggetti abilitati adeguano entro il 30 giugno 2008 i contratti in essere al 1° novembre 2007.
14. Fino al trasferimento delle funzioni di cui all' articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, la riserva di attivita' di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , non pregiudica la possibilita' per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all' articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. (6) (7a) (7) (8) ((14)) 14-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, nomina, in sede di prima applicazione, i membri dell'organismo di cui all' articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , fissando la durata in carica, i compensi e le attribuzioni. Alle relative spese provvede l'organismo mediante le risorse derivanti dai contributi e dalle altre somme versati dagli iscritti.
--------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione al comma 14 del presente articolo, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011". --------------- AGGIORNAMENTO (7a)
Il Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 14 del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2011.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effeto dal 1° aprile 2011. ------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 , convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 , ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Il termine di cui al comma 14, primo periodo, dell' articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 , e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2012". ------------- AGGIORNAMENTO (8)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 , nel modificare l' art. 23, comma 1 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 , convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 388) che e' prorogato al 30 giugno 2013 il termine di cui al coma 14 del presente articolo. ------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 5 marzo 2024, n. 21 , ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Il comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 , si intende riferito a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso all'Albo dei promotori finanziari di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 novembre 1998, n. 472 , nel periodo precedente al trasferimento delle funzioni di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari dalla Consob all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ".
Entrata in vigore il 27 marzo 2024
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