Articolo 43 del Decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128
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Versione
15 luglio 2016
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Versione
11 luglio 2024
Art. 43. Procedura a livello nazionale per le apparecchiature radio non conformi 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 39 e 46, il Ministero ingiunge all'operatore economico interessato di porre fine, entro il termine perentorio di sei mesi, alla situazione di non conformita' quando, all'esito dei controlli di cui all'articolo 39, comma 2, verifica che:
a) la marcatura CE e' stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 20 del presente decreto;
b) la marcatura CE non e' stata apposta secondo le prescrizioni dell'articolo 20, comma 1, del presente decreto;
c) il numero di identificazione dell'organismo notificato, quando si applica la procedura di valutazione della conformita' di cui all'allegato IV, e' stato apposto in violazione dell'articolo 20 o non e' stato apposto;
d) non e' stata compilata la dichiarazione di conformita' UE;
e) non e' stata compilata correttamente la dichiarazione di conformita' UE;
f) la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta; g) le informazioni di cui agli articoli 10, commi 6 o 7, e 12, comma 3, sono assenti, false o incomplete;
i) non sono soddisfatti i requisiti in materia di identificazione degli operatori economici di cui all'articolo 15;
m) l'apparecchiatura radio non e' conforme ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 del presente decreto;
n) per l'apparecchiatura radio non e' stata eseguita la relativa procedura di valutazione di conformita' di cui all'articolo 17;
o) l'apparecchiatura non e' costruita in modo tale da poter essere utilizzate in almeno uno Stato Membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio.

-------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 9 luglio 2024, n. 100 , ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), e m) si applicano a decorrere dal 28 dicembre 2024 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punti da 1.1. a 1.12. dell'allegato I bis di cui all'allegato A e dal 28 aprile 2026 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punto 1.13. dell'allegato I bis di cui all'allegato A".
Entrata in vigore il 11 luglio 2024
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