Articolo 9 del Decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128
Articolo 8Articolo 10
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15 luglio 2016
Art. 9. Libera circolazione delle apparecchiature radio 1. Non e' ostacolata, per motivi attinenti agli aspetti disciplinati dal presente decreto, la messa a disposizione sul mercato nel territorio nazionale di apparecchiature radio conformi al presente decreto.
2. In occasione di fiere, esposizioni ed eventi simili, e' ammessa l'esposizione di apparecchiature radio che non rispettano il presente decreto, purche' un'indicazione visibile segnali chiaramente che tali apparecchiature non possono essere messe a disposizione sul mercato o messe in servizio fino a quando esse non siano state rese conformi al presente decreto. La dimostrazione di apparecchiature radio puo' avvenire solo a condizione che siano state adottate misure adeguate, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente, per evitare interferenze dannose, perturbazioni elettromagnetiche e rischi per la salute o la sicurezza di persone, animali domestici o beni.
Entrata in vigore il 15 luglio 2016
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