2. La Banca d'Italia designa i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 1), e i rispettivi operatori del sistema, e, d'intesa con la Consob, i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2), e i rispettivi operatori del sistema, ai quali si applicano le disposizioni del presente decreto. Con le medesime modalita' possono essere revocate le designazioni dei sistemi e dei rispettivi operatori del sistema, ivi compresi quelli indicati nel comma 1.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze notifica all'AESFEM i sistemi italiani e i rispettivi operatori del sistema designati al sensi del presente articolo.
4. Ove richiesto dalle caratteristiche di un sistema e da esigenze di controllo dei rischi, la Banca d'Italia puo' equiparare, ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo, il partecipante indiretto ai partecipanti al sistema medesimo, nel caso di un sistema, avente ad oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 1), e d'intesa con la Consob, nel caso di un sistema avente ad oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2).
(( 5. La Banca d'Italia puo' stabilire, con proprio provvedimento, l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli enti italiani che partecipano ai sistemi aventi a oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 1), di uno Stato non appartenente all'Unione europea. Nel caso di sistemi aventi ad oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2), il provvedimento e' adottato d'intesa con la Consob, previa valutazione dell'opportunita' di concludere apposite intese tra le predette autorita' e le competenti autorita' dello Stato estero interessato )) (( 5-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 5, i sistemi designati in uno Stato membro che receda dall'Unione europea senza aver concluso uno specifico accordo ai sensi dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea (TUE), gestiti da operatori legittimati alla prestazione dei rilevanti servizi nel territorio della Repubblica sulla base della disciplina ad essi rispettivamente applicabile, continuano, nonostante tale recesso, a considerarsi sistemi designati a tutti gli effetti previsti dall'ordinamento, fino all'adozione del provvedimento previsto dal comma 5, e comunque per un periodo non eccedente ventuno mesi dal momento in cui i trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato ai sensi dell'articolo 50 del TUE )) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 3, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2011".
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2) che "I sistemi designati ai sensi dell' articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 , prima del 30 giugno 2011 continuano ad essere designati ai fini del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 , cosi' come modificato dal presente decreto legislativo, e non necessitano di un nuovo provvedimento di designazione".