Articolo 10 - Convenzione della Legge 30 novembre 2012, n. 241
Articolo 9Articolo 11
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15 gennaio 2013
DIVIDENDI

I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere:
(a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario e' una societa' (escluse le societa' di persone) che ha posseduto almeno il 10% per cento del capitale della societa' che paga i dividendi nel corso di un periodo di almeno 12 mesi precedenti la data in cui i dividendi sono stati dichiarati;
(b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui e' residente la societa' che paga i dividendi, sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, qualora una societa' residente di uno Stato contraente possegga una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente, gli utili della stabile organizzazione possono essere assoggettati ad una imposta aggiuntiva nell'altro Stato in conformita' alla propria legislazione, ma l'imposta aggiuntiva cosi' applicata non puo' eccedere il 5 per cento dell'ammontare di detti utili dopo aver dedotto l'imposta sul reddito applicata su di essi nell'altro Stato. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Entrata in vigore il 15 gennaio 2013
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