Articolo 24
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. Per quanto concerne l'Italia:
Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Mongolia, l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Mongolia, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. Per quanto concerne la Mongolia:
Se un residente della Mongolia ritrae redditi o possiede un patrimonio che, in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Mongolia deve accordare: (a) una deduzione dall'imposta sul reddito di tale residente di ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia;
(b) una deduzione dall'imposta sul patrimonio di tale residente di ammontare pari all'imposta sul patrimonio pagata in Italia.
In entrambi i casi, tuttavia, tale deduzione non potra' eccedere la quota dell'imposta sul reddito o dell'imposta sul patrimonio, calcolata prima che venga concessa la deduzione, attribuibile ai redditi od al patrimonio imponibile in Italia, a seconda dei casi. 4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, quando l'imposta sui dividendi, sugli interessi e sui canoni provenienti da uno Stato contraente non e' prelevata o e' ridotta per un periodo di tempo limitato in virtu' della legislazione di detto Stato, tale imposta non prelevata o ridotta si considera pagata per un ammontare che non eccede:
(a) il 5% dell'ammontare lordo dei dividendi di cui al paragrafo 2, lettera a) dell'articolo 10;
(b) il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi di cui al paragrafo 2, lettera b) dell'articolo 10;
(c) il 10% dell'ammontare lordo degli interessi di cui all'articolo 11;
(d) il 5% dell'ammontare lordo dei canoni di cui all'articolo 12.
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. Per quanto concerne l'Italia:
Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Mongolia, l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Mongolia, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. Per quanto concerne la Mongolia:
Se un residente della Mongolia ritrae redditi o possiede un patrimonio che, in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Mongolia deve accordare: (a) una deduzione dall'imposta sul reddito di tale residente di ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia;
(b) una deduzione dall'imposta sul patrimonio di tale residente di ammontare pari all'imposta sul patrimonio pagata in Italia.
In entrambi i casi, tuttavia, tale deduzione non potra' eccedere la quota dell'imposta sul reddito o dell'imposta sul patrimonio, calcolata prima che venga concessa la deduzione, attribuibile ai redditi od al patrimonio imponibile in Italia, a seconda dei casi. 4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, quando l'imposta sui dividendi, sugli interessi e sui canoni provenienti da uno Stato contraente non e' prelevata o e' ridotta per un periodo di tempo limitato in virtu' della legislazione di detto Stato, tale imposta non prelevata o ridotta si considera pagata per un ammontare che non eccede:
(a) il 5% dell'ammontare lordo dei dividendi di cui al paragrafo 2, lettera a) dell'articolo 10;
(b) il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi di cui al paragrafo 2, lettera b) dell'articolo 10;
(c) il 10% dell'ammontare lordo degli interessi di cui all'articolo 11;
(d) il 5% dell'ammontare lordo dei canoni di cui all'articolo 12.