Articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1542
Articolo 21Articolo 23
Versione
5 giugno 1955
Art. 22.
Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:
1) con un contributo dei Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 20.000.000;
2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categorie e di privati;
3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;
4) con i proventi delle aziende annesse;
5) con i contributi degli alunni.
Entrata in vigore il 5 giugno 1955
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