Art. 25. Oneri per i servizi di soccorso pubblico
(articolo 1, legge 26 luglio 1965, n. 966 articolo 18, legge 10 agosto 2000, n. 246) 1. I servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo nazionale non comportano oneri finanziari per il soggetto o l'ente che ne beneficia. Qualora non sussista un imminente pericolo di danno alle persone o alle cose e ferme restando la priorita' delle esigenze di soccorso pubblico, il soggetto o l'ente che richiede l'intervento e' tenuto a corrispondere un corrispettivo al Ministero dell'interno.
Alla determinazione e all'aggiornamento delle tariffe ((, stabilite su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie,)) si provvede con il decreto di cui all'articolo 23, comma 2.
(articolo 1, legge 26 luglio 1965, n. 966 articolo 18, legge 10 agosto 2000, n. 246) 1. I servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo nazionale non comportano oneri finanziari per il soggetto o l'ente che ne beneficia. Qualora non sussista un imminente pericolo di danno alle persone o alle cose e ferme restando la priorita' delle esigenze di soccorso pubblico, il soggetto o l'ente che richiede l'intervento e' tenuto a corrispondere un corrispettivo al Ministero dell'interno.
Alla determinazione e all'aggiornamento delle tariffe ((, stabilite su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie,)) si provvede con il decreto di cui all'articolo 23, comma 2.