Articolo 25 del Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
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Art. 25. Oneri per i servizi di soccorso pubblico

(articolo 1, legge 26 luglio 1965, n. 966 articolo 18, legge 10 agosto 2000, n. 246) 1. I servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo nazionale non comportano oneri finanziari per il soggetto o l'ente che ne beneficia. Qualora non sussista un imminente pericolo di danno alle persone o alle cose e ferme restando la priorita' delle esigenze di soccorso pubblico, il soggetto o l'ente che richiede l'intervento e' tenuto a corrispondere un corrispettivo al Ministero dell'interno.
Alla determinazione e all'aggiornamento delle tariffe ((, stabilite su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie,)) si provvede con il decreto di cui all'articolo 23, comma 2.
Entrata in vigore il 11 agosto 2023
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