Art. 12. Cessazione dal servizio
(articoli 72 e 73, legge 13 maggio 1961, n. 469) 1. Il personale volontario cessa dal servizio al raggiungimento dei limiti di eta' stabiliti per il personale ((di ruolo)) di corrispondente qualifica e negli altri casi previsti dal regolamento di cui all'articolo 8.
2. Il personale volontario e' esonerato dal servizio qualora abbia dato prova di incapacita' o insufficiente rendimento e, previa diffida, nel caso di assenze dalle esercitazioni e dai turni senza giustificato motivo.
(articoli 72 e 73, legge 13 maggio 1961, n. 469) 1. Il personale volontario cessa dal servizio al raggiungimento dei limiti di eta' stabiliti per il personale ((di ruolo)) di corrispondente qualifica e negli altri casi previsti dal regolamento di cui all'articolo 8.
2. Il personale volontario e' esonerato dal servizio qualora abbia dato prova di incapacita' o insufficiente rendimento e, previa diffida, nel caso di assenze dalle esercitazioni e dai turni senza giustificato motivo.