Articolo 21 del Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
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20 aprile 2006
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8 luglio 2017
Art. 21. Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi

(articoli 10 e 11 decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577) 1. Nell'ambito del Dipartimento e' istituito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo e propositivo sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:
a) concorre all'elaborazione e esprime il parere preliminare sulle norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi e su ogni altra questione inerente alla prevenzione incendi ad esso rimessa;
b) propone ((alle competenti direzioni centrali)) del Dipartimento l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni e l'elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale.
2. Con decreto del ((Ministro dell'interno)) da emanare a norma ((dell'articolo 17, comma 3)) , della legge 23 agosto 1988, n. 400 , ((...)) sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato.
Entrata in vigore il 8 luglio 2017
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