Art. 3. ((capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco))
( articolo 8, comma 9, legge 8 dicembre 1970, n. 996 ; articoli 1 , 2 , 8, legge 10 agosto 2000, n. 246 ; articolo 24, legge 5 dicembre 1988, n. 521 ; articolo 10, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 )
1. ((Al vertice del Corpo nazionale e' posto un dirigente generale del Corpo nazionale, che assume la qualifica di capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)) e svolge ((le seguenti funzioni, ivi comprese quelle gia' affidate all'Ispettore generale capo del Corpo))
a) sostituisce il Capo del Dipartimento in caso di assenza o impedimento ed espleta le funzioni vicarie, coordina le direzioni centrali secondo quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 , con le strutture periferiche del Corpo nazionale ed e' responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;
b) presiede il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi;
c) e' componente di diritto della Commissione consultiva centrale controllo armi;
d) e' componente di diritto ((...)) del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale;
e) esprime parere sulle modalita' di svolgimento dei servizi ispettivi sull'attivita' tecnica;
e-bis) Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 , e' componente effettivo e permanente del Comitato operativo della protezione civile, di cui all' articolo 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 . ((e-ter) ai sensi dell'articolo 748 del codice della navigazione, e' autorita' aeronautica per la flotta aerea del Corpo nazionale;
e-quater) esercita la funzione di autorita' competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale di cui all'articolo 26, comma 1;
e-quinquies) rappresenta il Corpo nazionale nelle cerimonie e nei consessi nazionali e internazionali;
e-sexies) in caso di calamita', dispone la mobilitazione delle sezioni operative e delle altre risorse del Corpo nazionale.))
(6)
--------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera o)) che "Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli.
In particolare:
[...]
o) gli articoli 10 e 11 della legge n. 225 del 1992 , citati nell' articolo 1, comma 2 , nell' articolo 3, comma 1 , e nell' articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 14 e 13 del presente decreto".
( articolo 8, comma 9, legge 8 dicembre 1970, n. 996 ; articoli 1 , 2 , 8, legge 10 agosto 2000, n. 246 ; articolo 24, legge 5 dicembre 1988, n. 521 ; articolo 10, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 )
1. ((Al vertice del Corpo nazionale e' posto un dirigente generale del Corpo nazionale, che assume la qualifica di capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)) e svolge ((le seguenti funzioni, ivi comprese quelle gia' affidate all'Ispettore generale capo del Corpo))
a) sostituisce il Capo del Dipartimento in caso di assenza o impedimento ed espleta le funzioni vicarie, coordina le direzioni centrali secondo quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 , con le strutture periferiche del Corpo nazionale ed e' responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;
b) presiede il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi;
c) e' componente di diritto della Commissione consultiva centrale controllo armi;
d) e' componente di diritto ((...)) del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale;
e) esprime parere sulle modalita' di svolgimento dei servizi ispettivi sull'attivita' tecnica;
e-bis) Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 , e' componente effettivo e permanente del Comitato operativo della protezione civile, di cui all' articolo 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 . ((e-ter) ai sensi dell'articolo 748 del codice della navigazione, e' autorita' aeronautica per la flotta aerea del Corpo nazionale;
e-quater) esercita la funzione di autorita' competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale di cui all'articolo 26, comma 1;
e-quinquies) rappresenta il Corpo nazionale nelle cerimonie e nei consessi nazionali e internazionali;
e-sexies) in caso di calamita', dispone la mobilitazione delle sezioni operative e delle altre risorse del Corpo nazionale.))
(6)
--------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera o)) che "Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli.
In particolare:
[...]
o) gli articoli 10 e 11 della legge n. 225 del 1992 , citati nell' articolo 1, comma 2 , nell' articolo 3, comma 1 , e nell' articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 14 e 13 del presente decreto".