Art. 12.
Progetti specifici
1. Le Parti operative firmeranno convenzioni specifiche che approfondiranno le aree di cooperazione, in conformita' con quanto previsto dal presente Accordo; tali convenzioni potranno, previo mutuo accordo tra le parti coinvolte, includere istituzioni civili.
2. Gli accordi specifici richiesti dalle Parti operative saranno limitati agli obiettivi del presente Accordo complementare e verranno elaborati in conformita' con le rispettive procedure, leggi e regolamenti nazionali.
3. I programmi e progetti finalizzati a rendere effettivo il presente Accordo, verranno pianificati, elaborati e sviluppati dal personale autorizzato dal Ministero della difesa italiano e dal Ministero della difesa nazionale della Colombia, tenendo conto del mutuo interesse.
Progetti specifici
1. Le Parti operative firmeranno convenzioni specifiche che approfondiranno le aree di cooperazione, in conformita' con quanto previsto dal presente Accordo; tali convenzioni potranno, previo mutuo accordo tra le parti coinvolte, includere istituzioni civili.
2. Gli accordi specifici richiesti dalle Parti operative saranno limitati agli obiettivi del presente Accordo complementare e verranno elaborati in conformita' con le rispettive procedure, leggi e regolamenti nazionali.
3. I programmi e progetti finalizzati a rendere effettivo il presente Accordo, verranno pianificati, elaborati e sviluppati dal personale autorizzato dal Ministero della difesa italiano e dal Ministero della difesa nazionale della Colombia, tenendo conto del mutuo interesse.