Articolo 11 - Statuto della Legge 22 maggio 1971, n. 347
Articolo 10Articolo 12
Versione
29 giugno 1971
Art. 11.
I Gruppi consiliari

I consiglieri si costituiscono in gruppi, ognuno dei quali e' formato dagli eletti delle liste aventi lo stesso contrassegno.
Qualora un consigliere non intenda appartenere al gruppo nelle cui liste e' stato eletto puo' entrare a far parte di altro gruppo, che ne sia consenziente.
I consiglieri che non intendono far parte di alcuno dei gruppi di cui ai commi precedenti, entrano a far parte del gruppo misto.
Il Consiglio assicura ai gruppi consiliari i mezzi per il loro funzionamento, secondo le modalita' previste dal regolamento interno.
Entrata in vigore il 29 giugno 1971
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