Articolo 33 - Statuto della Legge 22 maggio 1971, n. 347
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Versione
29 giugno 1971
Art. 33.
Modalita' dell'iniziativa legislativa

L'iniziativa e' esercitata mediante la presentazione all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale di una proposta di legge redatta in articoli.
Le proposte di legge della Giunta sono sottoscritte dal Presidente e dagli assessori competenti.
Le proposte di legge dei Consigli comunali e dei Consigli provinciali sono sottoscritte dai Presidenti dei rispettivi organi deliberanti.
Le sottoscrizioni delle proposte di legge presentate dagli elettori devono essere autenticate nelle forme previste dalla legge elettorale regionale per la presentazione delle candidature.
Entrata in vigore il 29 giugno 1971