Articolo 3 del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1
Articolo 2Articolo 4
Versione
4 gennaio 1947
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Versione
20 febbraio 1949
Art. 3. Esenzioni.

Sono esenti dalla imposta le produzioni domestiche di filati nonche' quelle eseguite presso istituti di istruzione, di educazione e di beneficenza.
((Gli Istituti di istruzione, di educazione e di beneficenza che producano anche filati assoggettabili ad imposta, in quanto destinati ad essere comunque commerciati, ovvero soltanto prodotti per conto di terzi, sono ammessi a pagare l'imposta per detti filati con le modalita' di cui ai precedenti articoli 11 e 12))
Entrata in vigore il 20 febbraio 1949
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