Art. 3. Esenzioni.
Sono esenti dalla imposta le produzioni domestiche di filati nonche' quelle eseguite presso istituti di istruzione, di educazione e di beneficenza.
((Gli Istituti di istruzione, di educazione e di beneficenza che producano anche filati assoggettabili ad imposta, in quanto destinati ad essere comunque commerciati, ovvero soltanto prodotti per conto di terzi, sono ammessi a pagare l'imposta per detti filati con le modalita' di cui ai precedenti articoli 11 e 12))
Sono esenti dalla imposta le produzioni domestiche di filati nonche' quelle eseguite presso istituti di istruzione, di educazione e di beneficenza.
((Gli Istituti di istruzione, di educazione e di beneficenza che producano anche filati assoggettabili ad imposta, in quanto destinati ad essere comunque commerciati, ovvero soltanto prodotti per conto di terzi, sono ammessi a pagare l'imposta per detti filati con le modalita' di cui ai precedenti articoli 11 e 12))