Articolo 8 del Decreto 27 marzo 1998, n. 159
Articolo 7Articolo 9
Versione
11 giugno 1998
Art. 8. Pronuncia della decadenza - Procedura 1. Qualora ne ricorrano i presupposti, l'Ufficio istruttore deve comunicare direttamente all'interessato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento l'inizio del procedimento, notificando l'atto di decadenza ed attivando in via diretta ed immediata le azioni dell'indebito, dandone contestualmente comunicazione all'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo.
2. Al recupero coattivo delle somme erogate a titolo di premio provvede per competenza l'A.I.M.A. secondo le norme sulla riscossione coattiva a favore della pubblica amministrazione.
Entrata in vigore il 11 giugno 1998
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