Art. 5. Decadenza per difformita' 1. La decadenza totale viene pronunziata in caso di perdita sopravvenuta dei requisiti di concessione degli aiuti e dei presupposti necessari per l'adesione al programma regionale di attuazione del regolamento (CEE) n. 2078/92; tuttavia, non si procede al recupero delle annualita' di premio gia' corrisposte qualora le modifiche della situazione iniziale non siano riconducibili alla volonta' del beneficiario o nel caso in cui quest'ultimo abbia cessato definitivamente l'attivita' agricola dopo aver adempiuto agli impegni per almeno tre anni ed abbia dato tempestiva comunicazione di cio' ai competenti uffici.
2. Se l'aiuto viene calcolato per superficie, la decadenza totale viene inoltre pronunziata quando si accerti che la differenza tra la superficie dichiarata in domanda, in relazione alla quale e' stato corrisposto il premio, e quella accertata ed ammissibile all'aiuto e' superiore al 20% di quanto dichiarato.
3. Se l'aiuto viene calcolato per UBA, la decadenza totale viene pronunziata nel caso in cui l'eccedenza riscontrata superi il 20% delle UBA dichiarate in domanda, in relazione ai quali e' stato corrisposto il premio; tuttavia, se l'aiuto riguarda fino ad un massimo di 20 UBA, la decadenza totale viene pronunziata in caso di eccedenza superiore a 4 UBA.
4. Le difformita' inferiori alle soglie di cui ai precedenti commi comportano le decadenze parziali dall'aiuto.
5. Negli aiuti per superficie, la decadenza parziale comporta il ricalcolo degli importi spettanti al beneficiario, secondo quanto di seguito descritto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3887/92 cosi' come modificato dal regolamento (CEE) n. 1648/95:
a) qualora si constati che la superficie esistente e' superiore a quella dichiarata in domanda, ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto viene presa in considerazione la superficie dichiarata;
b) qualora si constati che la superficie dichiarata in domanda supera la superficie esistente:
1) se la differenza e' inferiore o uguale al 3% di quanto dichiarato, l'importo dell'aiuto viene ricalcolato in base a tale ultima superficie per l'anno al quale si riferisce il controllo. Per gli anni successivi l'importo del premio verra' calcolato in base alla superficie accertata. Il beneficiario e' tenuto a restituire le somme eccedenti eventualmente gia' ricevute, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto (TUS), in vigore al momento del pagamento dei relativi premi;
2) se la differenza tra la superficie per cui e' stato corrisposto il premio e quella accertata e' superiore al 3% della superficie dichiarata o a 2 ettari ma non superiore al 20% della superficie dichiarata, l'importo dell'aiuto, per l'anno al quale si riferisce il controllo, viene ricalcolato in base alla superficie esistente e decurtato del doppio della percentuale di scostamento accertata in occasione del controllo. Per gli anni successivi l'importo del premio verra' calcolato in base alla superficie accertata. Il beneficiario e' tenuto a restituire le somme eccedenti eventualmente gia' ricevute, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto (TUS), in vigore al momento del pagamento dei relativi premi.
6. Le diminuzioni di cui alla lettera b) del precedente comma 5 non sono applicate qualora, per la determinazione della superficie, l'imprenditore comprovi di essersi interamente basato su documentazione proveniente da fonti ufficiali, quali gli uffici del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze e gli altri organismi riconosciuti nell'ambito dei singoli programmi regionali dalle competenti autorita'.
7. Negli aiuti per UBA, la decadenza parziale comporta il ricalcolo degli importi spettanti al beneficiario, secondo quanto di seguito descritto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9, ai sensi del gia' citato articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3887/92 cosi' come modificato dal regolamento (CEE) n. 1648/95:
a) qualora si constati che il numero di UBA aventi diritto al premio e' superiore a quello dichiarato in domanda, ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto vengono prese in considerazione le sole UBA dichiarate;
b) ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3887/92 cosi' come modificato dal regolamento (CEE) n. 1648/95, qualora si constati che il numero di UBA dichiarate in domanda supera il numero di quelle aventi effettivamente diritto, l'importo dell'aiuto viene ricalcolato, per tutto il periodo d'impegno, in base a tale ultimo numero ed il beneficiario e' tenuto a restituire le somme eccedenti gia' ricevute, maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto (TUS);
c) nel caso di una domanda riguardante al massimo 20 UBA, salvo i casi di forza maggiore e quelli previsti dal paragrafo 5 dell'articolo 10 del regolamento sopra citato, l'importo dell'aiuto viene diminuito della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata, se essa e' inferiore o uguale a 2 UBA, e della percentuale doppia rispetto all'eccedenza constatata, se essa e' superiore a 2 e inferiore o uguale a 4 UBA;
d) negli altri casi, l'importo dell'aiuto viene diminuito della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata, se essa e' inferiore o uguale al 5%, e di due volte la percentuale corrispondente se l'eccedenza constatata e' superiore al 5% e uguale o inferiore a 20% delle UBA esistenti.
8. Se il produttore non ha potuto rispettare l'obbligo di detenzione per cause di forza maggiore, il diritto all'aiuto sussiste in relazione al numero di UBA determinato in base al numero di UBA effettivamente ammissibili nel momento in cui e' sopravvenuto il caso di forza maggiore.
9. Qualora in occasione del controllo si accertino difformita' riferibili anche alle annualita' precedenti si procedera' al recupero delle somme indebitamente percepite secondo le modalita' di ricalcolo del premio come descritte ai precedenti punti.
10. Le cause di decadenza per difformita' producono i loro effetti nei confronti delle singole misure nelle quali si sono verificate; tuttavia, se la somma degli importi dei premi indebitamente erogati ad una medesima azienda per piu' misure supera il 20% dell'importo complessivo di ciascun anno viene pronunziata la decadenza totale per tutte le misure.
2. Se l'aiuto viene calcolato per superficie, la decadenza totale viene inoltre pronunziata quando si accerti che la differenza tra la superficie dichiarata in domanda, in relazione alla quale e' stato corrisposto il premio, e quella accertata ed ammissibile all'aiuto e' superiore al 20% di quanto dichiarato.
3. Se l'aiuto viene calcolato per UBA, la decadenza totale viene pronunziata nel caso in cui l'eccedenza riscontrata superi il 20% delle UBA dichiarate in domanda, in relazione ai quali e' stato corrisposto il premio; tuttavia, se l'aiuto riguarda fino ad un massimo di 20 UBA, la decadenza totale viene pronunziata in caso di eccedenza superiore a 4 UBA.
4. Le difformita' inferiori alle soglie di cui ai precedenti commi comportano le decadenze parziali dall'aiuto.
5. Negli aiuti per superficie, la decadenza parziale comporta il ricalcolo degli importi spettanti al beneficiario, secondo quanto di seguito descritto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3887/92 cosi' come modificato dal regolamento (CEE) n. 1648/95:
a) qualora si constati che la superficie esistente e' superiore a quella dichiarata in domanda, ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto viene presa in considerazione la superficie dichiarata;
b) qualora si constati che la superficie dichiarata in domanda supera la superficie esistente:
1) se la differenza e' inferiore o uguale al 3% di quanto dichiarato, l'importo dell'aiuto viene ricalcolato in base a tale ultima superficie per l'anno al quale si riferisce il controllo. Per gli anni successivi l'importo del premio verra' calcolato in base alla superficie accertata. Il beneficiario e' tenuto a restituire le somme eccedenti eventualmente gia' ricevute, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto (TUS), in vigore al momento del pagamento dei relativi premi;
2) se la differenza tra la superficie per cui e' stato corrisposto il premio e quella accertata e' superiore al 3% della superficie dichiarata o a 2 ettari ma non superiore al 20% della superficie dichiarata, l'importo dell'aiuto, per l'anno al quale si riferisce il controllo, viene ricalcolato in base alla superficie esistente e decurtato del doppio della percentuale di scostamento accertata in occasione del controllo. Per gli anni successivi l'importo del premio verra' calcolato in base alla superficie accertata. Il beneficiario e' tenuto a restituire le somme eccedenti eventualmente gia' ricevute, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto (TUS), in vigore al momento del pagamento dei relativi premi.
6. Le diminuzioni di cui alla lettera b) del precedente comma 5 non sono applicate qualora, per la determinazione della superficie, l'imprenditore comprovi di essersi interamente basato su documentazione proveniente da fonti ufficiali, quali gli uffici del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze e gli altri organismi riconosciuti nell'ambito dei singoli programmi regionali dalle competenti autorita'.
7. Negli aiuti per UBA, la decadenza parziale comporta il ricalcolo degli importi spettanti al beneficiario, secondo quanto di seguito descritto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9, ai sensi del gia' citato articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3887/92 cosi' come modificato dal regolamento (CEE) n. 1648/95:
a) qualora si constati che il numero di UBA aventi diritto al premio e' superiore a quello dichiarato in domanda, ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto vengono prese in considerazione le sole UBA dichiarate;
b) ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3887/92 cosi' come modificato dal regolamento (CEE) n. 1648/95, qualora si constati che il numero di UBA dichiarate in domanda supera il numero di quelle aventi effettivamente diritto, l'importo dell'aiuto viene ricalcolato, per tutto il periodo d'impegno, in base a tale ultimo numero ed il beneficiario e' tenuto a restituire le somme eccedenti gia' ricevute, maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto (TUS);
c) nel caso di una domanda riguardante al massimo 20 UBA, salvo i casi di forza maggiore e quelli previsti dal paragrafo 5 dell'articolo 10 del regolamento sopra citato, l'importo dell'aiuto viene diminuito della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata, se essa e' inferiore o uguale a 2 UBA, e della percentuale doppia rispetto all'eccedenza constatata, se essa e' superiore a 2 e inferiore o uguale a 4 UBA;
d) negli altri casi, l'importo dell'aiuto viene diminuito della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata, se essa e' inferiore o uguale al 5%, e di due volte la percentuale corrispondente se l'eccedenza constatata e' superiore al 5% e uguale o inferiore a 20% delle UBA esistenti.
8. Se il produttore non ha potuto rispettare l'obbligo di detenzione per cause di forza maggiore, il diritto all'aiuto sussiste in relazione al numero di UBA determinato in base al numero di UBA effettivamente ammissibili nel momento in cui e' sopravvenuto il caso di forza maggiore.
9. Qualora in occasione del controllo si accertino difformita' riferibili anche alle annualita' precedenti si procedera' al recupero delle somme indebitamente percepite secondo le modalita' di ricalcolo del premio come descritte ai precedenti punti.
10. Le cause di decadenza per difformita' producono i loro effetti nei confronti delle singole misure nelle quali si sono verificate; tuttavia, se la somma degli importi dei premi indebitamente erogati ad una medesima azienda per piu' misure supera il 20% dell'importo complessivo di ciascun anno viene pronunziata la decadenza totale per tutte le misure.