Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 26 giugno 2004 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2024 |
Commentari • 3
- 1. Farmaci rimborsati dal SSN: legittima l'imposizione dello sconto obbligatorioAccesso limitatoAgostino Gori · https://www.altalex.com/ · 27 luglio 2006
- 2. Farmaci: convertito il decreto-legge sul contenimento delle speseAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 14 agosto 2004
- 3. Decreto Legge n. 156 del 24 giugno 2004Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 1 luglio 2004
Giurisprudenza • 60
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Alessandria, sez. I, sentenza 30/04/2025, n. 65Provvedimento: Sentenza n. 65/2025 Depositato il 30/04/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ALESSANDRIA Sezione 1, riunita in udienza il 07/04/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: AS ST, Presidente GRILLO FRANCO, Relatore REGGIO FRANCO, Giudice in data 07/04/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 281/2023 depositato il 07/11/2023 proposto da Iricorrente_1 - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1sa - CF_Difensore_1 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria - Via Liutprando …Leggi di più...
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- 2. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 08/04/2024, n. 3220Provvedimento: Pubblicato il 08/04/2024 N. 03220/2024REG.PROV.COLL. N. 04177/2019 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4177 del 2019, proposto da Società -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Gerbi, Ilaria Greco, Silvia Villani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Silvia Villani in Roma, via Asiago 8; contro Regione Liguria, in persona del legale rappresentante …Leggi di più...
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- 3. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 25/07/2023, n. 444Provvedimento: Sentenza n. 444/2023 Depositato il 25/07/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 07/06/2023 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale: BALDINI MARIO, Presidente e Relatore GALLETTO ROBERTO, Giudice SCANU ANGELO, Giudice in data 07/06/2023 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 223/2023 depositato il 03/03/2023 proposto da Ricorrente_1 - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Regione Liguria - Via Fieschi 15 16100 Genova GE Difeso da Difensore_3 - …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1. 1. Per l'anno 2004 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) per l'assistenza farmaceutica convenzionata resta stabilito al 13 per cento dell'importo della spesa sanitaria corrispondente al livello con cui concorre lo Stato ai sensi dell'Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
207 del 6 settembre 2001, come rideterminato da successivi provvedimenti legislativi. Lo scostamento per il predetto anno rispetto a tale importo e' valutato tenendo conto del livello di spesa farmaceutica registrato nel 2003, incrementato su base annua del tasso di variazione medio registrato nel primo trimestre 2004.
2. Lo scostamento sulla base del procedimento di cui al comma 1 e' complessivamente valutato in 1.365 milioni di euro, rideterminato, al netto dell'IVA, in 1.241 milioni di euro. L'entita' del relativo ripiano da effettuarsi attraverso uno sconto sulla quota spettante al produttore, ai sensi del comma 5 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , e' pari a 745 milioni di euro, corrispondente al 60 per cento dello scostamento indicato al netto dell'IVA. In fase di applicazione, in attesa degli esiti delle verifiche trimestrali da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) di cui al comma 4, l'onere da attribuirsi a carico del produttore mediante lo sconto e' pari a 495 milioni di euro, corrispondente al valore in ricavo industria del predetto ripiano. Al fine di assicurare il rispetto dell'equilibrio finanziario entro i limiti di cui al comma 1, l'AIFA adotta le misure previste dall' articolo 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 269 del 2003 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003 .
3. Il produttore, per i farmaci destinati al mercato interno e rimborsabili dal SSN, ad esclusione dei prodotti dispensati in ospedale, dei medicinali inseriti nelle liste di trasparenza ai sensi dell' articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 , e successive modificazioni, dei prodotti emoderivati, plasmatici e da DNA ricombinante, dovra' calcolare, sul proprio margine, definito all' articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , alla distribuzione intermedia e nel caso di forniture dirette alle farmacie direttamente a queste ultime, uno sconto ulteriore del 6,8 per cento pari al 4,12 per cento sul prezzo al pubblico, IVA compresa. Il grossista dovra' trasferire tale sconto alle farmacie le quali, nel richiedere al SSN i rimborsi per l'assistenza farmaceutica erogata, dovranno applicare lo sconto ottenuto dal produttore. Per i prodotti rimborsabili ceduti non attraverso il SSN, le farmacie applicheranno all'acquirente il medesimo sconto. Le quote di spettanza al grossista e alla farmacia restano quelle definite all' articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 . ((2)) 4. Il margine per il produttore rideterminato ai sensi del presente articolo sara' applicato dalla data di entrata in vigore del presente decreto per il periodo necessario al ripiano dello sfondamento effettivo dell'anno 2004. L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) verifica trimestralmente tramite l'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali (OSMED) e comunica al Ministero della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la differenza tra la spesa a carico del SSN e il valore determinato quale prodotto tra consumi e prezzi in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di apportare, se necessario, gli opportuni aggiustamenti. Nel rinnovo dell'accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, vengono ridefiniti i criteri, le modalita' e le quote di attribuzione del ripiano a ciascuna regione.
----------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 30 dicembre 2023, n. 213 ha disposto (con l'art. 1, comma 228, lettera c)) che "Ferme restando le quote di spettanza per le aziende farmaceutiche sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci di cui all' articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e dei farmaci equivalenti di cui all' articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 , con esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano fruito di licenze derivanti da tale brevetto, a decorrere dal 1° marzo 2024 cessa l'applicazione dei seguenti sconti:
[...]
c) sconto di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2004, n. 202 ". - Articolo 2Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.