Articolo 3 del Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
Articolo 2Articolo 4
Versione
19 luglio 2014
>
Versione
29 luglio 2020
Art. 3. Obiettivo nazionale di risparmio energetico (( 1. L'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico cui concorrono le misure del presente decreto, consiste:
a) nella riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale;
b) nel contributo nazionale minimo di efficienza energetica al 2030 notificato alla Commissione europea con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima. )) 2. Le Regioni, in attuazione dei propri strumenti di programmazione energetica possono concorrere, con il coinvolgimento degli Enti Locali, al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di cui al comma 1.
Entrata in vigore il 29 luglio 2020
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente