Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 28 gennaio 1958 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 agosto 2025 |
Commentari • 17
- 1. Art. 161 testo unico bancariohttps://www.brocardi.it/
Giurisprudenza • 14
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 12/03/2025, n. 1574Provvedimento: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ------------------------ LA CORTE DI APPELLO DI ROMA II SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA In persona dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Dott. Camillo Romandini Consigliere rel. Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere all'esito della camera di consiglio del 17.12.2024, ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente SENTENZA Parte_1 in persona del l.r. p.t. (CF. P.IVA_1 , elett.te dom.ta in Pt_1 alla Via del Tempio di Giove 21 c/o gli uffici della Avvocatura capitolina, rappresentata e difesa Nagle Raimondo giusta procura generale alle liti - APPELLANTE- APPELLATA - CONTRO Controparte_1 …Leggi di più...
- art. 115 c.p.c.·
- fideiussione·
- abusi edilizi·
- appello principale·
- compensazione danni·
- art. 112 c.p.c.·
- art. 102 D.L.vo 50/2016·
- prescrizione·
- diritto di regresso·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- responsabilità per ritardo collaudo·
- onere della prova·
- appello incidentale
Versioni del testo
- Art. 1. ((IL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
- Articolo 2Art. 2. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))
- Art. 3. ((IL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)) .
((IL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)) .
((IL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)) .
((IL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)) .
((IL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)) .
((IL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)) .
Gli onorari notarili riguardanti gli atti e i contratti relativi ai mutui di cui al presente articolo sono ridotti della meta'.