Articolo 13 - Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali
Articolo 12Articolo 14
Versione
1 maggio 1992
ART. 13
(Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi)
1. L'Unita' sanitaria locale provvede ad assicurare i professionisti incaricati contro i danni da responsabilita' professionale verso i terzi e contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attivita' professionale espletata ai sensi del presente accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione del raggiungimento della sede di servizio sempre che agli stessi competa il rimborso delle spese di accesso ai sensi dell'articolo 17. 2. Le polizze sono stipulate per i seguenti massimali:
a) - per la responsabilita' verso i terzi
- L. 1.500.000.000 per sinistro
- L. 1.000.000.000 per persona
- L. 500.000.000 per danni a cose o ad animali
b) - per gli infortuni
- L. 1.000.000.000 per morte o invalidita' permanente
- L. 150.000 giornaliere per un massimo di 300 giorni per
invalidita' temporanea e con decorrenza dal primo giorno del
mese successivo all'inizio della invalidita'. L'indennita' giornaliera e' ridotta al 50% per i primi tre mesi.
3. Le relative polizze sono portate a conoscenza dei sindacati firmatari entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto.
Entrata in vigore il 1 maggio 1992
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