Articolo 2 del Decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169
Articolo 1Articolo 3
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13 aprile 1948
Art. 2.
E' assunto a carico dello Stato l'onere derivante dalla differenza tra le spese sostenute lino a franco vagone porto italiano, o a franco vagone stazione di confine, per le merci importate ai sensi dell'art. 1 del presente decreto - in dette spese compresi gli oneri generali ed il compenso alla Federazione italiana dei Consorzi agrari da determinarsi eventualmente anche in via forfetaria per ogni campagna - ed il ricavo ottenuto in base alle disposizioni vigenti, dalla cessione delle merci stesse, dedotta la quota destinata a far fronte alle spese di distribuzione nel territorio nazionale.
Entrata in vigore il 13 aprile 1948
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