Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133
Articolo 2Articolo 4
Versione
17 novembre 2010
Art. 3. Responsabilita' per la condotta dei voli 1. Il pilota responsabile dell'apparecchio VDS, nel rispetto della normativa vigente, delle prescrizioni dell'ENAC, in materia di navigazione e traffico aereo, e di quelle del fornitore di servizi del traffico aereo competente, prima dell'inizio ed in ogni fase del volo, e' tenuto ad accertarsi delle proprie condizioni psico-fisiche, delle condizioni meteorologiche, dell'efficienza dell'apparecchio VDS e degli equipaggiamenti necessari per la tipologia di volo che intende effettuare, adottando, sulla base del proprio addestramento e di ogni altra circostanza di tempo e di luogo, tutte le misure idonee affinche' il volo non pregiudichi la propria incolumita' e quella dei terzi.
2. Il pilota di cui all'articolo 2, lettera e), e' responsabile della condotta e dell'utilizzo dell'apparecchio VDS dalla fase di approntamento del mezzo per l'effettuazione del volo fino alla definitiva messa in sicurezza per la sosta. In caso di attivita' didattica il pilota responsabile e' l'istruttore di volo.
3. Il passeggero e l'allievo degli apparecchi per il volo libero, pilotabili con lo spostamento congiunto del peso, si attengono scrupolosamente alle istruzioni impartite loro dal pilota responsabile.
4. Qualora il pilota responsabile disattenda le prescrizioni di cui al comma 1, adottando una condotta di volo che metta a repentaglio la sua e l'altrui incolumita' e, pertanto, tale da ingenerare dubbi sulla persistenza della sua idoneita' psico-fisica, l'Aero Club d'Italia puo' rinviarlo a visita medica presso le strutture sanitarie di cui all'articolo 13, sospendendo, in via cautelare, l'attestato d'idoneita' al pilotaggio.
Entrata in vigore il 17 novembre 2010
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