Articolo 13 del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87
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1 gennaio 2020
Art. 13.

Societa' sportive dilettantistiche

1. All' articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , i commi 353, 354, 355, 358, 359 e 360, sono abrogati. In deroga all' articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , l'abrogazione del comma 355 ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. All' articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 , le parole «, nonche' delle societa' sportive dilettantistiche lucrative» sono soppresse.
3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , il numero 123 -quater) e' soppresso.
4. All' articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 24, le parole «in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle societa' sportive dilettantistiche senza scopo di lucro», sono sostituite dalle seguenti: «a tutte le societa' e associazioni sportive»;
b) al comma 25, dopo la parola «societa'» sono soppresse le seguenti: «sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»;
c) al comma 26, le parole «in via preferenziale a disposizione di societa' sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche» sono sostituite dalle seguenti: « a disposizione di societa' e associazioni sportive dilettantistiche».
5. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, ai fini del trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo da destinare a interventi in favore delle societa' sportive dilettantistiche, ((delle associazioni sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva,)) con una dotazione di 3,4 milioni di euro nell'anno 2018, di 11,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell'anno 2021, di 10,3 milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. ((Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica con delega allo sport sono definiti i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse disponibili)) Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3. (2)

-------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 628) che "L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 , e' ridotta di 4,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 9,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 9,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4,9 milioni di euro per l'anno 2022".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2020
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