Articolo 9 ter del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87
Articolo 9 bisArticolo 9 quater
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12 agosto 2018
Art. 9-ter. (( (Monitoraggio dell'offerta di gioco). )) (( 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della salute, svolge il monitoraggio dell'offerta dei giochi, anche attraverso una banca di dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio nazionale. Il monitoraggio considera in particolare le aree piu' soggette al rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo da gioco d'azzardo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, presenta annualmente alle Camere una relazione sui risultati del monitoraggio. ))
Entrata in vigore il 12 agosto 2018
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