Articolo 9 quater del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87
Articolo 9 terArticolo 9 quinquies
Versione
12 agosto 2018
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Versione
30 marzo 2019
Art. 9-quater. (Misure a tutela dei minori) 1. L'accesso agli apparecchi di intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e' consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. Dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi di cui al presente comma privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di eta' l'accesso al gioco devono essere rimossi dagli esercizi. La violazione della prescrizione di cui al secondo periodo e' punita con la sanzione amministrativa di euro 10.000 per ciascun apparecchio.

((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 , convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 , ha disposto (con l'art. 27, comma 4) che "In considerazione della previsione di cui all'articolo 1, commi 569, lettera b), e 1098, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , l'introduzione della tessera sanitaria prevista dall' articolo 9-quater del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 , sugli apparecchi di cui all' articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , deve intendersi riferita agli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto".
Entrata in vigore il 30 marzo 2019
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