Articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1994
Articolo 9Articolo 11
Versione
2 novembre 1961
Art. 10.
Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di eta'.
In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali e' subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.
Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere a), b) e c) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.
Entrata in vigore il 2 novembre 1961
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