Articolo 4 del Decreto 9 febbraio 2018, n. 17
Articolo 3Articolo 5
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31 marzo 2018
Art. 4. Docenti 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, provvedono alla scelta dei docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonche' tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell'avvocato.
2. Nella scelta dei docenti, sono altresi' valutati, sulla base dei curricula, i titoli, le pubblicazioni nelle materie oggetto del corso, l'esperienza gia' maturata come formatori e la frequenza di corsi di preparazione all'attivita' di formatore.
3. E' ostativo alla nomina del docente la presenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.
Entrata in vigore il 31 marzo 2018
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