Articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157
Articolo 28Articolo 30
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28 maggio 1986
Art. 29. Ordinamento delle federazioni 1. Le federazioni sportive nazionali sono costituite dalle societa' e dagli organismi ad esse affiliati e sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
2. In armonia con l' art. 14, secondo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91 , lo statuto deve contenere le norme generali attinenti all'ordinamento della federazione, alla quale e' riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I. I regolamenti contengono le norme tecniche ed amministrative attinenti al funzionamento della federazione ed all'esercizio dello sport o dell'attivita' sportiva da essa controllata.
3. Gli statuti delle federazioni e le loro modifiche sono deliberati dalle assemblee e sono approvati, previo esame della giunta esecutiva del C.O.N.I., dal consiglio nazionale del C.O.N.I.
4. I regolamenti delle federazioni sono deliberati dal consiglio federale e sono approvati, previa pronuncia della giunta esecutiva del C.O.N.I. in armonia con i criteri fondamentali stabiliti dal consiglio nazionale del C.O.N.I., dal presidente del C.O.N.I. La predetta approvazione si intende avvenuta trascorsi novanta giorni dal deposito dei regolamenti presso la segreteria generale del C.O.N.I.
5. Dell'organo interno di controllo della federazione, composto, ove non diversamente disposto dalla legge, da cinque membri effettivi e tre supplenti, due membri effettivi ed un membro supplente sono designati dalla giunta esecutiva del C.O.N.I. I membri dell'organo interno di controllo assistono alle riunioni degli organi deliberanti della federazione.
6. L'esercizio finanziario delle federazioni ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. La gestione finanziaria delle federazioni si svolge in base al bilancio annuale di previsione e nel rispetto delle direttive emanate dal C.O.N.I. per la classificazione delle entrate e delle spese in bilancio e per i fondamentali adempimenti gestori, ivi compreso lo schema tipo di bilancio.
7. Il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo sono deliberati dal competente organo della federazione ed approvati dalla giunta esecutiva del C.O.N.I.
8. Le federazioni devono trasmettere al C.O.N.I. annualmente, entro il termine stabilito dalla giunta esecutiva, il bilancio preventivo ed entro il 15 marzo successivo, alla chiusura dell'esercizio finanziario, il conto consuntivo.
9. Il bilancio di previsione deve essere corredato, oltre che dalla relazione dell'organo di controllo, da apposita relazione del presidente federale, nella quale devono essere altresi' indicati la consistenza e lo stato del personale con rapporto di diritto privato ai sensi dell' art. 14, quarto comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91 .
10. Il conto consuntivo, oltre che dalla relazione dell'organo interno di controllo contenente fra l'altro l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili nonche' valutazioni in ordine alla regolarita' della gestione, deve essere corredato da una relazione illustrativa del presidente federale riguardante l'attivita' svolta e l'andamento della gestione, i fatti di rilievo verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio, nonche' la consistenza, lo stato e la spesa relativi al personale eventualmente assunto con rapporto di diritto privato ai sensi dell' art. 14, quarto comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91 .
11. Le federazioni sportive nazionali possono riconoscere, per delega del consiglio nazionale del C.O.N.I., le societa' sportive ad esse affiliate.
12. Il segretario della federazione esercita, nell'ambito della stessa, le funzioni dirigenziali previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 .
Nota all' art. 29, comma 2 :
Il secondo comma dell'art. 14, della legge n. 91/1981 (Norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti), prevede che alle federazioni sportive venga riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I.

Nota all'art. 29, commi 9 e 10:
Si trascrive il quarto comma dell'art. 14 della legge n. 91/1981 (il secondo comma dello stesso articolo e' riportato nella nota precedente):
"Per le attivita' di carattere tecnico e sportivo e presso gli organi periferici le federazioni sportive nazionali possono avvalersi, laddove ne ravvisino l'esigenza, dell'opera di personale, assunto, pertanto, in base a rapporti di diritto privato. La spesa relativa gravera' sul bilancio delle federazioni sportive nazionali".

Nota all'art. 29, comma 12:
Per l'argomento della legge n. 70/1975 vedi nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 28 maggio 1986
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