Art. 32. Riconoscimento delle societa' sportive 1. Le societa', le associazioni e gli enti sportivi non hanno scopo di lucro e sono riconosciuti, ai fini sportivi, dal consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano o, per delega, dalle federazioni sportive nazionali. Il riconoscimento delle societa' polisportive e' fatto per le singole specialita' dello sport praticato.
2. Le organizzazioni polisportive d'importanza nazionale, che svolgano attivita' di diffusione e promozione, e le associazioni nazionali, che svolgano attivita' a vocazione sportiva di notevole rilievo, possono essere riconosciute dal consiglio nazionale del C.O.N.I. o, per delega, dalla giunta esecutiva, rispettivamente, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite.
2. Le organizzazioni polisportive d'importanza nazionale, che svolgano attivita' di diffusione e promozione, e le associazioni nazionali, che svolgano attivita' a vocazione sportiva di notevole rilievo, possono essere riconosciute dal consiglio nazionale del C.O.N.I. o, per delega, dalla giunta esecutiva, rispettivamente, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite.