Articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157
Articolo 31Articolo 33
Versione
28 maggio 1986
Art. 32. Riconoscimento delle societa' sportive 1. Le societa', le associazioni e gli enti sportivi non hanno scopo di lucro e sono riconosciuti, ai fini sportivi, dal consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano o, per delega, dalle federazioni sportive nazionali. Il riconoscimento delle societa' polisportive e' fatto per le singole specialita' dello sport praticato.
2. Le organizzazioni polisportive d'importanza nazionale, che svolgano attivita' di diffusione e promozione, e le associazioni nazionali, che svolgano attivita' a vocazione sportiva di notevole rilievo, possono essere riconosciute dal consiglio nazionale del C.O.N.I. o, per delega, dalla giunta esecutiva, rispettivamente, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite.
Entrata in vigore il 28 maggio 1986
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