Art. 16. Compiti del presidente 1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali; convoca e presiede il consiglio nazionale e la giunta esecutiva e ne attua le deliberazioni; approva, previo parere della giunta esecutiva ed in armonia con i criteri fondamentali stabiliti dal consiglio nazionale, i regolamenti interni delle federazioni sportive nazionali e vigila sulla regolarita' delle elezioni dei rispettivi presidenti; adotta, nei casi di assoluta necessita' ed urgenza, i provvedimenti di competenza propria della giunta esecutiva nella materia indicata alla lettera a) dell'art. 9, nei limiti di valore fissato a norma della lettera s) del medesimo articolo, nonche' nelle materie indicate alle lettere c), g), l), m), q) ed r) dell'art. 9, e li sottopone alla ratifica della giunta stessa nella prima riunione successiva. I provvedimenti non presentati per la ratifica nel termine indicato perdono di diritto ogni effetto, ferma la responsabilita' personale del presidente.
2. Il presidente espleta inoltre i compiti previsti dall'ordinamento sportivo internazionale ed esercita le altre attribuzioni spettantigli in base alle presenti norme.
3. In caso di assenza o di impedimento, il presidente e' sostituito dal vice presidente piu' anziano di carica o, a parita' di anzianita' di carica, dal piu' anziano di eta'.
2. Il presidente espleta inoltre i compiti previsti dall'ordinamento sportivo internazionale ed esercita le altre attribuzioni spettantigli in base alle presenti norme.
3. In caso di assenza o di impedimento, il presidente e' sostituito dal vice presidente piu' anziano di carica o, a parita' di anzianita' di carica, dal piu' anziano di eta'.