Articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157
Articolo 15Articolo 17
Versione
28 maggio 1986
Art. 16. Compiti del presidente 1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali; convoca e presiede il consiglio nazionale e la giunta esecutiva e ne attua le deliberazioni; approva, previo parere della giunta esecutiva ed in armonia con i criteri fondamentali stabiliti dal consiglio nazionale, i regolamenti interni delle federazioni sportive nazionali e vigila sulla regolarita' delle elezioni dei rispettivi presidenti; adotta, nei casi di assoluta necessita' ed urgenza, i provvedimenti di competenza propria della giunta esecutiva nella materia indicata alla lettera a) dell'art. 9, nei limiti di valore fissato a norma della lettera s) del medesimo articolo, nonche' nelle materie indicate alle lettere c), g), l), m), q) ed r) dell'art. 9, e li sottopone alla ratifica della giunta stessa nella prima riunione successiva. I provvedimenti non presentati per la ratifica nel termine indicato perdono di diritto ogni effetto, ferma la responsabilita' personale del presidente.
2. Il presidente espleta inoltre i compiti previsti dall'ordinamento sportivo internazionale ed esercita le altre attribuzioni spettantigli in base alle presenti norme.
3. In caso di assenza o di impedimento, il presidente e' sostituito dal vice presidente piu' anziano di carica o, a parita' di anzianita' di carica, dal piu' anziano di eta'.
Entrata in vigore il 28 maggio 1986
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