Articolo 75 della Legge 18 marzo 1968, n. 313
Articolo 74Articolo 76
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21 aprile 1968
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3 aprile 1969
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27 febbraio 1975
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1 febbraio 1979
Art. 75. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Entrata in vigore il 1 febbraio 1979
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