Articolo 19 del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
Articolo 18 quaterArticolo 19 bis
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1 maggio 2019
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1 gennaio 2020
Art. 19. Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa 1. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all' articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , sono assegnati 100 milioni di euro nell'anno 2019.
2. Per ogni finanziamento ammesso alla garanzia del Fondo di cui all' articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , viene accantonato a copertura del rischio un importo non inferiore ((al 6,5 per cento)) dell'importo garantito.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 50.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2020
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