Art. 45. Proroga del termine per la rideterminazione dei vitalizi regionali e correzione di errori formali 1. All'articolo 1, comma 965, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , le parole «entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei mesi dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 maggio 2019, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
2. All' articolo 194-quater, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , come modificato dal decreto legislativo 13 febbraio 2019, n. 19 , le lettere «c-ter)» e «c-quater» sono, rispettivamente, ridenominate come segue: «c-quater)» e «c-quinquies)»; all'articolo 194-septies, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 58 del 1998 , come modificato dal decreto legislativo 13 febbraio 2019, n. 19 , le lettere «e-bis» ed «e-ter)» sono, rispettivamente, ridenominate come segue: «e-ter» ed «e-quater)».
2. All' articolo 194-quater, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , come modificato dal decreto legislativo 13 febbraio 2019, n. 19 , le lettere «c-ter)» e «c-quater» sono, rispettivamente, ridenominate come segue: «c-quater)» e «c-quinquies)»; all'articolo 194-septies, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 58 del 1998 , come modificato dal decreto legislativo 13 febbraio 2019, n. 19 , le lettere «e-bis» ed «e-ter)» sono, rispettivamente, ridenominate come segue: «e-ter» ed «e-quater)».