Articolo 16 quater del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
Articolo 16 terArticolo 16 quinquies
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14 maggio 2025
Art. 16-quater. (( (Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010) )) ((1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi gia' nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione))
Entrata in vigore il 14 maggio 2025
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