Art. 3-quinquies. (Redditi fondiari percepiti) 1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , concernente l'imputazione dei redditi fondiari, le parole: "dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosita' del conduttore" sono sostituite dalle seguenti: ", purche' la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosita' o dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis)".
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 MARZO 2021, N. 41, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 MAGGIO 2021, N. 69)) .
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 39,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 28,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 18,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.