2. In deroga all' articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 , le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019. L'ammontare complessivo delle ritenute di cui al comma 1, relative alle somme gia' corrisposte precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' trattenuto, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, in tre rate mensili di uguale importo, e versato nei termini di cui all' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .
3. All' articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , dopo le parole « decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 » sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle ritenute di cui all'articolo 23 e 24 del medesimo decreto».
(( 3-bis. Al comma 935 dell'articolo l della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai casi verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente legge" ))