Articolo 3 del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
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Art. 3. (( (Deducibilita' dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali) )) ((1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali e' deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento)) ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3 , e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 ".
Entrata in vigore il 14 maggio 2025
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