«3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni puo' optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , senza l'applicazione dei limiti di cui all' articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , e all' articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 . Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilita' di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)) .
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)) .
3-bis. All' articolo 28, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 , dopo le parole: "soggetto beneficiario" sono aggiunte le seguenti: ", prevedendo, in particolare, che, qualora gli interventi incentivati siano stati eseguiti su impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso di scadenza del contratto di gestione nell'arco dei cinque anni successivi all'ottenimento degli stessi incentivi, assicurino il mantenimento dei requisiti mediante clausole contrattuali da inserire nelle condizioni di assegnazione del nuovo contratto".
3-ter. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)) .