Articolo 13 del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
Articolo 12 noviesArticolo 13 bis
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30 giugno 2019
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1 gennaio 2021
Art. 13. Vendita di beni tramite piattaforme digitali 1. Il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea e' tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo termini e modalita' stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore i seguenti dati:
a) la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica;
b) il numero totale delle unita' vendute in Italia;
c) a scelta del soggetto passivo, per le unita' vendute in Italia l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.
2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58 .
3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 e' considerato debitore d'imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui al comma 1, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l'imposta e' stata assolta dal fornitore.
4. Le disposizioni di cui all' articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 , acquistano efficacia ((a decorrere dal 1° luglio 2021)) . Il soggetto passivo che ha facilitato tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di cui all' articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 , nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto invia i dati relativi a dette operazioni secondo termini e modalita' determinati con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1.
5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano ((fino al 30 giugno 2021)) .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2021
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