Articolo 3 della Legge 30 luglio 1959, n. 540
Articolo 2Articolo 4
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15 agosto 1959
Art. 3.
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1959-60 la spessa di lire 16.750.000.000 - di cui lire 830.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 - per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione dei beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonche' in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 , integrata per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1946, n. 35 , e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649 , ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784 , e, per quanto attiene agli edifici di culto diversi dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 , nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240 , nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 , e 21 ottobre 1947, n. 1377 , ratificato, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217 , nella legge 25 giugno 1949, n. 409 , modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 , e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607 :
a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, e degli edifici di culto, degli edifici scolastici delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprieta' delle scuole stesse, nonche' dei beni delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore;
b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;
c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal 1° e 2° comma dell'art. 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 ;
d) alla colmatura di buche e fosse scavate da bombe e proiettili;
e) alla esecuzione di piani di ricostruzione.
Entrata in vigore il 15 agosto 1959