Articolo 10 del Decreto legislativo 3 dicembre 1999, n. 491
Articolo 9
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11 gennaio 2000
Art. 10. Procedimenti pendenti 1. I procedimenti civili e penali pendenti, alla data di cui all'articolo 7, commi 5 e 6, innanzi a sezioni distaccate di tribunale attribuite a circondari di tribunale diversi dai precedenti, sono devoluti alla competenza dei tribunali o delle relative sezioni distaccate territorialmente competenti in forza del presente decreto. Per tutti gli altri affari civili e penali pendenti alla stessa data innanzi ai tribunali oggetto della revisione, resta ferma la competenza dell'ufficio giudiziario cui erano precedentemente attribuiti.
Entrata in vigore il 11 gennaio 2000
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