Articolo 4 del Decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104
Articolo 3Articolo 5
Versione
17 marzo 1996
Art. 4. Contenuti dei contratti di gestione 1. I contratti di gestione, che possono riguardare anche quote parti del complesso della proprieta' immobiliare dell'ente previdenziale, si conformano ai seguenti principi ispiratori:
a) rappresentanza esterna del mandante da parte del mandatario;
b) responsabilita' contabile ed economica della gestione a carico del mandatario;
c) responsabilita' civile e amministrativa della gestione dei beni da parte del mandatario, che ne e' consegnatario agli effetti civili e di sicurezza, con obbligo da parte di quest'ultimo della stipula di idonee polizze assicurative a copertura dei connessi rischi;
d) garanzia di un ricavo della gestione certo per l'ente mandante assicurato all'atto del conferimento del mandato dalla societa' di gestione mandataria anche mediante la prestazione di idonee fideiussioni bancarie;
e) vincolo della societa' di gestione, nel rispetto delle normative e degli indirizzi vigenti, nella messa a reddito dei cespiti affidati in gestione;
f) recupero da parte della societa' di gestione dei propri costi di servizio e dei propri ricavi all'interno della redditivita' della gestione affidata;
g) garanzia della conservazione della qualita' degli immobili affidati in gestione;
h) affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili ad imprese edili iscritte all'Albo nazionale dei costruttori.
2. Le societa' di gestione, nell'esercizio delle loro attribuzioni funzionali, relazionano semestralmente agli enti previdenziali loro mandanti.
Entrata in vigore il 17 marzo 1996
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