Articolo 61 - Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali
Articolo 59Articolo 62
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8 luglio 1960
Art. 61.
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 51)


Il Sindaco pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.
Entrata in vigore il 8 luglio 1960
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