Articolo 21 - Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali
Articolo 20Articolo 22
Versione
8 luglio 1960
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Versione
30 luglio 1989
Art. 21.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1989, N. 95))
Entrata in vigore il 30 luglio 1989
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